La validità degli attestati di esenzione per i titolari di assegno sociale (E03) e di pensione minima (E04) è stata resa illimitata se non si verifichino modifiche al reddito, e sono stati prorogati fino al primo marzo 2020 gli attestati di esenzione – rilasciati nel 2019 – ai lavoratori colpiti dalla crisi (E99) e ai disoccupati (E02).
Misure di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e ai disoccupati (E99 e E02)
Le misure di sostegno (e dunque l’esenzione dal pagamento del ticket per visite, esami specialistici e assistenza farmaceutica) riguardano i lavoratori che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, in mobilità o con contratto di solidarietà, e i familiari a loro carico. Queste persone vengono esentate dal pagamento della compartecipazione alla spesa relativamente all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica classe A.
Quest’anno sono stati prorogati fino al 1° marzo 2020 gli attestati di esenzione – rilasciati nel 2019 – ai lavoratori colpiti dalla crisi (codice E99) e ai disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze, e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02). Resta compito dei cittadini revocare l’esenzione qualora vi siano modifiche nelle condizioni che ne hanno concesso il diritto.
Esenzione E03 e E04, ora gli attestati hanno validità ilimitata
È stata resa illimitata la validità degli attestati di esenzione per i titolari di pensione sociale (E03) e di pensione minima (E04), che in precedenza scadevano alla fine dell’anno di emissione, comportando, tra l’altro, alcuni disagi e attese agli sportelli per il rinnovo.
Come di consueto l’attestato di esenzione può essere scaricato e stampato dal Fascicolo Sanitario Elettronico.
https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2019-11-25.9592433148